SPECIALE SBLOCCO CELLULARI TRE, Disposizioni regolamentari in tema dei terminali mobili

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zioano
view post Posted on 29/12/2007, 21:43




Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2006
Delibera
Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce sussidio la differenza tra il prezzo di vendita del terminale libero da blocchi e il prezzo di vendita del terminale bloccato, dove i prezzi sono quelli di listino del singolo operatore mobile.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano nei casi di vendita di tipo diretto o indiretto di terminali mobili da parte di fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali, indipendentemente dalla tipologia di contratto o dalla tipologia di blocco.

2. Rimane fermo in ogni caso il diritto dell’utente a ricevere informazioni chiare e trasparenti in ordine ad eventuali vincoli di uso dei terminali forniti all’utente in modalità diverse dalla vendita, quali ed esempio il noleggio o il comodato d’uso.
Articolo 3
(Garanzia di trasparenza nelle informazioni al cliente)

1. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che offre terminali con il vincolo del blocco fornisce informazioni complete, nelle condizioni generali di abbonamento, nelle carte di servizio ed all’atto della sottoscrizione contrattuale, circa le modalità contrattuali di offerta del terminale mobile e le relative limitazioni all’uso dello stesso in presenza del blocco, il valore del sussidio applicato, il prezzo del terminale mobile senza blocco, il periodo di durata del blocco e le modalità di rimozione del blocco al termine del suddetto periodo.

2. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali definisce e pubblica condizioni e modalità per l’operazione di sblocco del terminale mobile, chiare trasparenti e tali da garantire l’efficienza dell’operazione; in particolare, la rimozione del blocco del terminale mobile al termine del periodo contrattualmente definito deve essere automatica, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, o comunque eseguita in modo semplice, presso i centri indicati dal predetto fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali.

3. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali informa la clientela relativamente alle condizioni per ottenere lo sblocco anticipato, di cui al successivo art. 5, comma 2, fornendo alla clientela, nelle modalità di cui al comma precedente, le relative condizioni economiche e procedurali. Tali informazioni sono fornite anche nel caso in cui il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali intenda eventualmente offrire ulteriori possibilità di sblocco anticipato.

4. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali assicura, nelle informazioni e pubblicità relative alle offerte che includono la vendita di terminali mobili, qualunque sia il mezzo utilizzato, l’indicazione delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, con particolare riferimento alla presenza di vincoli relativi al blocco del terminale ed al valore del sussidio applicato.
Articolo 4
(Modalità di sottoscrizione delle condizioni contrattuali)

1. All’atto della sottoscrizione contrattuale, le informazioni e le relative condizioni contrattuali di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3 devono essere contenute in una separata e specifica informativa soggetta ad accettazione espressa da parte del cliente.

2. I clienti che aderiscono ad offerte che prevedono il blocco del terminale mobile hanno il diritto di recedere senza penali o costi aggiuntivi dal contratto con il fornitore di servizio qualora quest’ultimo proceda a modifiche delle condizioni contrattuali relative al servizio mobile o al blocco dei terminali e le stesse condizioni non siano accettate dal cliente, nelle modalità previste all’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L’assenza di penali o costi aggiuntivi è riferita anche allo sblocco del terminale mobile.
Articolo 5
(Condizioni applicabili alla fornitura dei servizi)

1. Il blocco SIM lock o operator lock può essere applicato dal fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali per un periodo massimo di 18 mesi.

2. Il terminale acquistato con il vincolo di blocco viene sbloccato da parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali e su richiesta del cliente dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento di un corrispettivo non superiore al 50% del sussidio ricevuto.

3. Il terminale viene sbloccato gratuitamente da parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali entro il termine massimo di cui al precedente comma 1.
Articolo 6
(Garanzie di operatività)

1. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali che offre terminali mobili garantisce che gli stessi, una volta sbloccati, possano operare con tutte le reti mobili senza limitazioni in merito alle funzionalità disponibili sul terminale purché supportate dall’operatore che offre il servizio.

2. Il fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali non pratica differenziazioni in merito ai servizi offribili utilizzando i propri terminali dotati di blocco e quelli senza alcun tipo di blocco.
Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle Società H3G, TIM Italia, Vodafone, Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Testo integrale della delibera: http://www.agcom.it/provv/d_09_06_CIR.htm


 
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