commercianti non proprio onesti?!?!, c possiamo difendere con il codice del consumo!!!

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gzn89
view post Posted on 9/11/2008, 12:49




A volte ci capita di avere a che fare con commercianti non proprio onesti!!
Noi consumatori abbiamo dalla nostra parte il Codice Del Consumo che ci tutela!!

Potete trovare qui altre notizie.
Invece qui trovate il codice in versione integrale (pdf).

Ecco alcuni nostri diritti:

- Dovete ricevere dal commerciante un bene funzionante e senza difetti.
- Se ci sono dei difetti, potete chiedere la sostituzione.
- Se dopo più sostituzioni non avete ancora un bene funzionante e senza difetti potete chiedere la risoluzione del contratto.
- Il commerciante non può obbligarvi ad accettare un buono contro la vostra volontà, al posto della restituzione dei soldi.
- Il primo responsabile della garanzia di un bene è il titolare del negozio nel quale avete comprato il bene.

Inoltre vi consiglio di fotocopiare ricevuta e garanzia dell’oggetto che avete comprato: a volte l’inchiostro delle ricevute si consuma troppo in fretta!
Alcuni commercianti approfittano della non perfetta conoscenza dei nostri diritti, d’ora in poi potete citare l’articolo 130 (e successivi) del Codice Del Consumo!!

Adesso riporto gli articoli dal 130 al 135:

Articolo 130
Diritti del consumatore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,
della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi
3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,
senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi
se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato
il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere
conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la
spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore
resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza
del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore
deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai
sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente
oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà
diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 131
Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi
altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti
del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può
agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Articolo 132
Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità
si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia
al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui
ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza
del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive,
in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore,
che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre
i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato
denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al
periodo precedente.

Articolo 133
Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo
e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali
necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della
garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro
supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di
quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque
valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

Articolo 134
Carattere imperativo delle disposizioni

1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità,
volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal
presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui
all’articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad
un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno
stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Articolo 135
Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti
al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice
civile in tema di contratto di vendita.

fonte: blog di cellularmagazine
 
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